Decreto Semplificazioni: novità per l’edilizia abitativa

Decreto Semplificazioni: novità per l’edilizia abitativa

Cila, conformità urbanistica ed edilizia. Superbonus per barriere architettoniche e Onlus.    

E’ entrato in vigore dal 1° giugno
il decreto Semplificazioni, ovvero il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle
procedure”,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Edizione Straordinaria n. 129 del 31 maggio 2021.  Con esso entrano in vigore
diverse novità. 

La norma di più diretto riferimento all’edilizia
abitativa riguarda l’art. 33 recante le
misure di semplificazione in materia di incentivi per
l’efficienza energetica e rigenerazione
urbana

.

 
 
Verifiche di conformità urbanistica ed
edilizia
 

Vengono introdotte varie modifiche di semplificazione al fine del
superamento delle criticità legate alle verifiche di conformità
urbanistica ed edilizia che fino a oggi hanno costituito il principale ostacolo per
l’effettuazione degli interventi in materia di Superbonus al
110%. 

Nello specifico sono confermate le principali modifiche
all’art. 119 del Decreto Rilancio relativo al superbonus
110%:  si prevede che tali interventi che fruiscono del Superbonus
sono qualificati come “manutenzione straordinaria” e possono
essere realizzati mediante la Comunicazione di inizio lavori asseverata, cioè la
CILA. Fanno eccezione gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli
edifici.

Nella stessa CILA non occorre attestare lo stato legittimo ed eseguire le
modifiche di conformità urbanistica ed edilizia sia per gli edifici familiari sia
per i condomìni, essendo sufficiente indicare gli estremi del titolo iniziale che
ha consentito la costruzione dell’immobile o che lo abbia legittimato (come la
sanatoria, il condono od altro). Nel caso di edificio realizzato prima del 1967
sarà sufficiente una dichiarazione attestante che esso è stato completato
entro tale anno.

L’esistenza di eventuali difformità
sull’edificio non costituisce quindi più un ostacolo per
l’accesso al Superbonus e non determina neanche più la decadenza dal
beneficio. Questa permane solo nei casi di mancata presentazione della CILA, interventi
realizzati in difformità dalla CILA, mancata indicazione degli estremi del titolo
edilizio o della dichiarazione che l’immobile è anteriore al 1967,
opere diverse da quelle segnalate nella CILA, asseverazioni non veritiere.
Nella stessa norma si precisa che “resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità dell’immobile”, con
ciò intendendosi che la presentazione della CILA non comporta nessun tipo di
sanatoria per eventuali difformità pregresse.
 
 
Estensione del Superbonus per
l’eliminazione delle barriere architettoniche e per le
ONLUS

Il nuovo provvedimento del Governo amplia la possibilità di
accedere alla maxi detrazione per tutti gli interventi finalizzati
all’eliminazione di barriere architettoniche. D
al giorno di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, gli interventi
in questione potranno dare diritto alla detrazione al 110 per cento anche se trainati da uno
degli interventi previsti per il sismabonus, 
anche a favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
comunque a condizione che siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi
indicati.

 
 

Inoltre, il limite di spesa per le detrazioni fiscali è anche
esteso alle ONLUS in possesso dei seguenti requisiti:
• Svolgano attività di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali;
 

• I componenti del Consiglio di amministrazione non
percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
 

• Siano in possesso di immobili appartenenti alle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4 cioè strutture per uso collettivo come collegi, convitti,
orfanotrofi, conventi, caserme, case di cura e ospedali con o senza fini di lucro. Tali
immobili devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà,
usufrutto ovvero in comodato d’uso gratuito. Viene precisato che per il
comodato gratuito il beneficio è riconosciuto a condizione che il relativo
contratto sia regolarmente registrato in epoca anteriore a tale disposizione, cioè
entro il 31 maggio 2021.